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	<title>raccolta funghi monti picentini - Laceno Travel</title>
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	<description>Lago Laceno Vacanze a Laceno montagna, neve, gastronomia e sport</description>
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		<title>Legge regionale sulla raccolta dei funghi in Campania</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Vincent]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2015 19:26:47 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[legge raccoltra funghi lago laceno]]></category>
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		<category><![CDATA[raccolta funghi monti picentini]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA   LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 24 LUGLIO 2007 “DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI FRESCHI E CONSERVATI“ Art. 1 Finalità 1. La presente legge disciplina, sul territorio della regione Campania, la raccolta e&#8230;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<pre style="text-align: left;"><em>BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA</em></pre>
<div>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">LEGGE <em>REGIONALE </em>N. 8 DEL 24 LUGLIO 2007</span></p>
<p style="text-align: justify;">“DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI FRESCHI E CONSERVATI“</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Art. 1</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Finalità</p>
<p style="text-align: justify;">1. La presente legge disciplina, sul territorio della regione Campania, la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei, freschi e conservati, nel rispetto dei principi fondamentali<br />
stabiliti dalle leggi 6 dicembre 1991, n. 394, 23 agosto 1993, n. 352 e dalla legge 31 gennaio 1994,<br />
n.97, e successive modifiche al fine di garantire:<br />
a. i benefici derivanti dalla presenza dei funghi agli ecosistemi vegetali;<br />
b. la gestione economica della raccolta dei funghi commestibili spontanei;<br />
c. la salvaguardia e la tutela della salute pubblica.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Art. 2</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Definizioni</p>
<p style="text-align: justify;">1. Ai sensi della presente legge si intende:<br />
a. per raccolta, la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili, se non diversamente<br />
specificato;<br />
b. per enti competenti, gli enti che esercitano le funzioni amministrative in materia di<br />
raccolta di funghi epigei spontanei commestibili.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Art. 3</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Esercizio delle funzioni amministrative</p>
<p style="text-align: justify;">1. L’esercizio delle funzioni amministrative, in materia di raccolta dei funghi epigei spontanei<br />
commestibili, è attribuito alle province ed alle comunità montane per il territorio di propria competenza. Gli enti competenti possono delegare il rilascio dell’autorizzazione, di cui all’articolo<br />
4, comma 2, ai comuni.<br />
2. Le funzioni amministrative, di cui al comma 1, sono svolte nell’ambito di indirizzi generali<br />
e di coordinamento adottati dalla Giunta regionale sulla base di un regolamento, contenente misure<br />
specifiche per le aree protette, predisposto congiuntamente dal settore Foreste, Caccia e Pesca<br />
dell’area Sviluppo attività settore primario, dal settore Ecologia dell’area Ecologia e dal settore<br />
Prevenzione e Assistenza sanitaria dell’area Assistenza sanitaria.<br />
3. Le province e le comunità montane programmano ed attuano interventi allo scopo di<br />
garantire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale esistente e promuovono<br />
iniziative di educazione ambientale e micologica rivolte anche ai raccoglitori.<br />
4. L’esercizio delle funzioni amministrative in materia di controllo micologico e<br />
commercializzazione dei funghi è attribuito alle aziende sanitarie locali, di seguito denominate ASL, competenti per territorio, nell’ambito degli indirizzi generali adottati dalla Giunta regionale.<br />
5. La regione Campania, per l’attuazione degli obiettivi della presente legge, si avvale, ai soli<br />
fini consultivi, anche delle associazioni micologiche di rilevanza regionale.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Art. 4</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Autorizzazione alla raccolta</p>
<p style="text-align: justify;">1. La raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili è consentita, previa autorizzazione, nel<br />
rispetto delle specie, tempi e quantità di cui alla presente legge.<br />
2. L’autorizzazione è rilasciata dagli enti competenti, previo superamento del colloquio<br />
abilitativo di cui al comma 6, con apposito tesserino conforme al modello tipo predisposto dalla<br />
Giunta regionale.<br />
3. L’autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili ha validità<br />
quinquennale, sul territorio regionale, è convalidata a cadenza annuale ed è soggetta solo al<br />
rinnovo amministrativo.<br />
4. L’autorizzazione è personale e non cedibile.<br />
5. L’età minima per il rilascio dell’autorizzazione è fissata in anni quattordici. Ai minori di<br />
anni quattordici è consentita la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili purché<br />
accompagnati da persona munita di autorizzazione e i funghi raccolti dal minore concorrono a<br />
formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito.<br />
6. Il colloquio abilitativo, necessario per il rilascio dell’autorizzazione, è svolto presso l’ente<br />
di competenza territoriale in cui ricade il comune di residenza dell’interessato, sulla base di linee<br />
guida della Giunta regionale. Il colloquio abilitativo è finalizzato al riconoscimento delle specie<br />
commestibili ed alla conoscenza degli elementi essenziali della micologia e delle intossicazioni da<br />
funghi. Dal colloquio abilitativo sono esentati i micologi in possesso dell’attestato rilasciato ai<br />
sensi del decreto del Ministero della sanità 29 novembre 1996, n. 686 e iscritti nel registro regionale<br />
dei micologi istituito presso l’assessorato regionale alla sanità.<br />
7. L’autorizzazione è soggetta a convalida annuale, mediante allegazione al tesserino della<br />
ricevuta di versamento del contributo annuale.<br />
8. La raccolta da parte dei titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi, se svolta<br />
nei fondi medesimi, è senza limiti di quantità e non soggetta ad autorizzazione, fermo restando il<br />
superamento del colloquio abilitativo di cui al comma 6 ed il rispetto delle norme di cui agli articoli<br />
6 e 7.<br />
9. I raccoglitori di funghi epigei spontanei commestibili sono tenuti al versamento, su conto<br />
corrente postale, di un contributo annuale di euro trenta a favore dell’ente preposto al rilascio o al<br />
rinnovo dell’autorizzazione annuale. Il periodo di validità annuale del contributo si riferisce alla<br />
data di rilascio dell’autorizzazione ovvero del suo rinnovo. L’importo del contributo annuale può<br />
essere adeguato con provvedimento della Giunta regionale.<br />
10. I cittadini non residenti in Campania e già in possesso di tesserino abilitativo rilasciato nella<br />
propria regione di residenza, possono effettuare la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili<br />
sul territorio della regione Campania mediante permessi occasionali giornalieri, rilasciati da<br />
un’amministrazione provinciale della regione Campania, aventi validità sul territorio regionale,<br />
entro un numero preventivamente stabilito dalla Giunta regionale per ciascuna provincia. I permessi<br />
occasionali possono avere anche durata settimanale e sono sottoposti al contributo di euro dieci al<br />
giorno da versare al momento del rilascio.<br />
11. E’ istituito, presso gli enti di competenza, il registro anagrafico dei raccoglitori autorizzati di<br />
funghi epigei spontanei commestibili. Nel registro sono annotati gli estremi dei versamenti annuali,<br />
le sanzioni amministrative di cui all’articolo 19 ai fini della irrogazione delle sanzioni accessorie ed<br />
ogni altra annotazione utile ai fini amministrativi.<br />
12. Gli enti di competenza possono rilasciare a persone nominativamente individuate, speciali<br />
autorizzazioni di raccolta, per periodi limitati, in occasione di mostre, seminari ed altre<br />
manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, nonché per comprovati interessi<br />
scientifici, compresi quelli di mappatura e censimento delle specie fungine. Le autorizzazioni sono<br />
comunicate ai competenti uffici amministrativi della Giunta regionale.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Art. 5</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dati informativi sulle autorizzazioni</p>
<p style="text-align: justify;">1. Gli enti competenti o delegati al rilascio dell’autorizzazione comunicano agli uffici della Giunta<br />
regionale, entro il 15 dicembre di ogni anno, il numero delle autorizzazioni rilasciate e convalidate,<br />
distinte per tipologia. Gli enti trasmettono, altresì, entro la stessa data, l’elenco aggiornato dei<br />
titolari di autorizzazioni, distinto per tipologia.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Art.6</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Modalità di raccolta</p>
<p style="text-align: justify;">1. La raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili è ammessa, nel territorio della regione<br />
Campania, per una quantità massima giornaliera di chilogrammi tre complessivi per persona, di cui<br />
non più di chilogrammi uno delle specie Amanita caesarea (Ovolo buono) e Calocybe gambosa<br />
(Prugnolo).<br />
2. I limiti di cui al comma 1 possono essere superati se la raccolta dei funghi epigei spontanei<br />
commestibili è costituita da un solo cespo di funghi concresciuti.<br />
3. E’ vietata, per motivi di ordine medico e sanitario, la raccolta di funghi epigei spontanei<br />
commestibili della specie Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso, ossia con velo universale<br />
privo di lacerazione naturale e spontanea.<br />
4. E’ vietata la raccolta di funghi epigei spontanei commestibili di specie micologiche di grossa e<br />
media taglia aventi il diametro del cappello inferiore a centimetri tre, e specie micologiche di<br />
piccola taglia al di sotto di centimetri due, fatta eccezione per i funghi concrescenti. La Giunta<br />
regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le specie<br />
fungine per le quali si applica il presente comma.<br />
5. E’ vietata la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili mediante l’uso di rastrelli, uncini o<br />
altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l’apparato<br />
radicale della vegetazione.<br />
6. E’ vietata la raccolta di funghi epigei spontanei commestibili dei quali non sono conservate le<br />
caratteristiche morfologiche che consentono la sicura determinazione della specie.<br />
7. E’ vietata la distruzione volontaria dei corpi fruttiferi fungini di qualsiasi specie. E’ obbligatoria<br />
la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli.<br />
8. La raccolta di funghi epigei spontanei non commestibili è consentita solo a personale abilitato e<br />
solo per scopi didattici o scientifici, nel limite giornaliero di cinque esemplari per singola specie.<br />
9. I funghi epigei spontanei commestibili raccolti sono riposti in contenitori rigidi ed aerati o<br />
comunque idonei a consentire la diffusione delle spore. E’ vietato l’uso di contenitori di plastica<br />
non pervi.<br />
10. E’ vietata la raccolta e l’asportazione, anche ai fini di commercio, della cotica superficiale del<br />
terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e<br />
straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, fermo restando l’obbligo<br />
dell’integrale ripristino, anche naturalistico, dello stato dei luoghi.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Art.7</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Luoghi di raccolta</p>
<p style="text-align: justify;">1. La raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili è consentita sul territorio regionale, tutti i<br />
giorni della settimana, da un’ora prima della levata del sole ad un’ora dopo il tramonto.<br />
2. La raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili è vietata nelle aree debitamente tabellate<br />
delle riserve naturali integrali.<br />
3. La raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili è vietata nei giardini e nei terreni di<br />
pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli stessi, salvo che ai proprietari o ai<br />
conduttori.<br />
4. I proprietari o i conduttori di fondi pubblici e privati possono interdire la raccolta dei funghi<br />
epigei spontanei commestibili mediante opportuna delimitazione ed apposite tabelle recanti<br />
l’esplicito divieto. Le tabelle, esenti da tassa, sono collocate ad almeno 1,80 metri da terra e poste<br />
ad una distanza non superiore ai 150 metri e visibili contiguamente. E’ in ogni caso vietata la<br />
costituzione di riserve private di raccolta di funghi epigei spontanei commestibili a pagamento.<br />
5. E’ vietata, nei castagneti da frutto, la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili nei<br />
periodi in cui è in atto la raccolta delle castagne, ad esclusione dei titolari di diritti personali o reali<br />
di godimento sui fondi medesimi.<br />
6. I piani di assestamento forestale che prevedono la regolamentazione della raccolta dei funghi<br />
epigei spontanei commestibili nei demani comunali sono adeguati entro tre mesi dalla data di<br />
entrata in vigore della presente legge.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Art.8</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Raccoglitori professionali</p>
<p style="text-align: justify;">1. Gli enti competenti rilasciano nelle sole aree classificate montane speciali autorizzazioni, a scopo<br />
di lavoro, a raccoglitori professionali che, con idonea attestazione del sindaco del comune di<br />
residenza, ai sensi della legge n. 352/93, comprovano la necessità di integrazione del reddito.<br />
2. Le categorie cui è riconosciuta la qualifica di raccoglitore professionale sono:<br />
a. i coltivatori diretti;<br />
b. coloro che hanno in gestione propria l’uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso<br />
civico e di proprietà collettive per il territorio di pertinenza;<br />
c. i soci di cooperative agricolo-forestali e di società costituite ai sensi della legge<br />
regionale 31 maggio 1993, n. 28, nei terreni e nei boschi gestiti.<br />
3. L’ente che ha provveduto al rilascio o al rinnovo dell’autorizzazione speciale di cui al comma 1,<br />
può verificare, durante il periodo di validità dello stesso, se persistono i requisiti ai fini del<br />
riconoscimento della qualifica di raccoglitore professionale di cui al comma 2.<br />
4. Le autorizzazioni speciali per i raccoglitori professionali sono rilasciate previo superamento di<br />
colloquio abilitativo di cui all’articolo 4, comma 6.<br />
5. Il limite quantitativo di cui all’articolo 6, comma 1 per i raccoglitori professionali è elevato fino<br />
alla quantità massima di chilogrammi dieci.<br />
6. Gli enti competenti possono prevedere a favore dei raccoglitori professionali la decurtazione fino<br />
al cinquanta per cento del contributo annuale di cui all’articolo 4, comma 9.<br />
7. Le autorizzazioni speciali, di cui al comma 4, non sono rinnovate ai raccoglitori professionali<br />
che, alla scadenza annuale dell’autorizzazione stessa, non dimostrano di aver commercializzato<br />
almeno chilogrammi cento di funghi epigei spontanei commestibili freschi.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Art.9</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Informazione e formazione</p>
<p style="text-align: justify;">1. La Giunta regionale può concedere contributi agli enti competenti ed alle associazioni<br />
micologiche per l’organizzazione ed attuazione di iniziative atte a far conoscere le specie fungine<br />
presenti in Campania, la loro valorizzazione e le problematiche connesse alla loro tutela.<br />
2. Gli enti competenti, anche attraverso le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza<br />
nazionale o regionale, provvedono all’organizzazione ed attuazione di attività corsuali finalizzate<br />
alla preparazione dei candidati ammessi al colloquio abilitativo di cui all’articolo 4.<br />
3. Gli enti competenti utilizzano gli introiti di cui all’articolo 4, comma 9, per far fronte agli oneri<br />
connessi all’organizzazione dei corsi di cui al comma 2 ed al rilascio delle autorizzazioni. La<br />
Giunta regionale può erogare, su richiesta, contributi agli enti competenti per sostenere le attività<br />
corsuali.<br />
4. La Regione provvede alla formazione di esperti micologi di cui al decreto del Ministero della<br />
sanità n. 686/96.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Art.10</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ispettorati micologici</p>
<p style="text-align: justify;">1. E’ istituito, al fine di tutelare la salute pubblica, un centro di controllo micologico pubblico<br />
denominato ispettorato micologico, nell’ambito di ciascun dipartimento di prevenzione delle ASL.<br />
2. L’ispettorato micologico esercita funzioni di informazione, di identificazione e di controllo dei<br />
funghi, al fine di prevenire fenomeni di intossicazione e svolge funzioni di supporto tecnico agli<br />
ospedali in caso di intossicazione.<br />
3. Le ASL organizzano l’attività degli ispettorati micologici sulla base di atto di indirizzo della<br />
Giunta regionale.<br />
4. Gli ispettorati micologici assicurano le funzioni di controllo e di certificazione per il commercio<br />
e quelle di riconoscimento delle specie per il consumo personale, secondo le esigenze delle diverse<br />
realtà territoriali.<br />
5. Gli ispettorati micologici sono istituiti con l’utilizzo di strutture già operanti e di personale dipendente delle ASL.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Art.11</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Commercializzazione dei funghi</p>
<p style="text-align: justify;">1. E’ consentita la commercializzazione delle specie di funghi epigei freschi<br />
spontanei commestibili, di cui al decreto del Presidente della repubblica 14 luglio 1995, n. 376,<br />
allegato 1.<br />
2. La Giunta regionale, ai sensi del DPR n. 376/95, articolo 4, comma 2, integra con apposito<br />
provvedimento, l’elenco delle specie fungine riconosciute idonee alla commercializzazione di cui al<br />
comma 1.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Art.12</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Autorizzazione alla vendita</p>
<p style="text-align: justify;">1. La vendita dei funghi epigei freschi spontanei commestibili è soggetta ad autorizzazione<br />
rilasciata dal comune ove ha luogo la vendita.<br />
2. L’autorizzazione comunale, anche limitata a singole specie, è rilasciata agli esercenti, o ai<br />
preposti alla vendita, riconosciuti idonei all’identificazione delle specie fungine commercializzate,<br />
ai sensi del DPR n. 376/95, articolo 2.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Art.13</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Idoneità all’identificazione dei funghi</p>
<p style="text-align: justify;">1. L’ASL, sede di ispettorato micologico, rilascia l’attestato di idoneità all’identificazione dei<br />
funghi, valido sul territorio regionale. L’attestato è conforme al modello approvato dalla Giunta<br />
regionale e pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Campania.<br />
2. I micologi in possesso dell’attestato rilasciato ai sensi del decreto del Ministero della sanità n.<br />
686/96 e iscritti nel registro regionale dei micologi istituito presso l’assessorato regionale alla sanità<br />
sono esonerati dal possesso dell’attestato di cui al comma 1.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Art.14</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Certificazione sanitaria</p>
<p style="text-align: justify;">1. La vendita dei funghi epigei spontanei commestibili freschi, ivi compresi quelli destinati alla<br />
ristorazione pubblica e collettiva, è consentita solo previa certificazione di avvenuto controllo<br />
micologico.<br />
2. La certificazione è obbligatoria per chiunque, in possesso di titolo autorizzativo, commercializza<br />
funghi spontanei commestibili freschi.<br />
3. La certificazione è soggetta al pagamento della somma prevista dal tariffario regionale in vigore.<br />
4. La competenza al rilascio della certificazione sanitaria è attribuita alle ASL che la esercitano<br />
tramite gli ispettorati micologici territorialmente competenti.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Art.15</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Requisiti e condizioni per la commercializzazione</p>
<p style="text-align: justify;">1. La commercializzazione dei funghi epigei spontanei commestibili freschi è effettuata con le<br />
seguenti modalità:<br />
a. i funghi, suddivisi per specie, sono contenuti in cassette sulle quali è apposta la<br />
certificazione;<br />
b. i funghi devono essere freschi, interi, sani e in buono stato di conservazione, puliti da<br />
terriccio e da corpi estranei e disposti in singolo strato;<br />
c. i funghi sono corredati della documentazione relativa all’acquisto o, nel caso di raccolta<br />
diretta, di una dichiarazione del venditore completa di data e luogo di raccolta;<br />
d. i funghi sono certificati mediante l’applicazione, su ogni contenitore, di<br />
un cartellino originale in cui sono riportati:<br />
1) la specie di appartenenza;<br />
2) il nome in italiano;<br />
3) la data della visita;<br />
4) il numero del verbale di avvenuta visita;<br />
5) il peso netto;<br />
6) la validità temporale della certificazione;<br />
7) eventuali avvertenze per il consumo;<br />
8) la firma del micologo ed il corrispondente numero di iscrizione dello stesso al<br />
registro regionale dei micologi;<br />
9) il timbro dell’ispettorato micologico.<br />
2. Il cartellino di cui al comma 1, lettera d, accompagna il prodotto in tutte le fasi della<br />
commercializzazione, senza essere rimosso dal contenitore fino all’esaurimento del prodotto. In<br />
caso di vendita frazionata, destinata alla ristorazione pubblica o collettiva, la quantità di funghi<br />
acquistata è accompagnata da documentazione indicante la quantità e gli estremi del certificato<br />
originale.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Art.16</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Funghi freschi coltivati</p>
<p style="text-align: justify;">1. I funghi freschi coltivati sono venduti dai titolari di licenza di commercio per i prodotti<br />
ortofrutticoli, senza specifica autorizzazione.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Art.17</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Funghi secchi</p>
<p style="text-align: justify;">1. Sono commerciabili i funghi secchi aventi le caratteristiche previste dal DPR n.376/95, articolo<br />
5 ed appartenenti alle specie di cui al medesimo articolo.<br />
2. La vendita dei funghi porcini secchi sfusi è subordinata al rilascio dell’autorizzazione comunale<br />
di cui all’articolo 12.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Art.18</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Funghi conservati</p>
<p style="text-align: justify;">1. La commercializzazione dei funghi conservati sott’olio, sott’aceto, in salamoia, congelati,<br />
surgelati o altrimenti preparati che, ferme restando le disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962,<br />
n.283, possiedono i requisiti prescritti dal DPR n.376/95, articoli 9 e 10, è ammessa esclusivamente<br />
per le specie comprese nell’allegato II del decreto del Presidente della Repubblica medesimo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Art.19</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sanzioni amministrative</p>
<p style="text-align: justify;">1. Per le violazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni<br />
amministrative:<br />
a. da euro 50,00 ad euro 300,00 per:<br />
1) chi esercita la raccolta di funghi senza l’autorizzazione di cui all’articolo 4;<br />
2) chi esercita la raccolta di funghi epigei spontanei commestibili senza aver<br />
provveduto al pagamento del contributo annuale di cui all’articolo 4, comma 9;<br />
b. da euro 25,00 ad euro 150,00 per ogni chilogrammo di funghi, o frazione di esso,<br />
raccolti in eccedenza al quantitativo di cui all’articolo 6, comma 1, o in difformità<br />
dell’articolo 6, comma 10;<br />
c. da euro 25,00 ad euro 150,00 per ciascuna violazione di cui all’articolo 6,commi 3, 4, 5,<br />
6,7,8 e 9 e per ciascuna violazione di cui all’articolo 7, commi 1,2,3,4 e 5;<br />
d. da euro 258,00 ad euro 1.032,00 per ciascuna delle seguenti violazioni:<br />
1) vendita di funghi epigei freschi spontanei senza autorizzazione comunale;<br />
2) vendita di funghi epigei freschi spontanei senza il dovuto controllo sanitario o senza<br />
la certificazione dello stesso;<br />
3) commercializzazione di funghi epigei freschi spontanei o conservati appartenenti a<br />
specie non ammesse;<br />
4) vendita di funghi non riconoscibili a causa di rotture o del non idoneo stato di<br />
conservazione o perché mescolati con altre specie che ne pregiudicano il<br />
riconoscimento ovvero perché invasi da muffe e parassiti;<br />
e. confezionamento dei funghi in difformità alle disposizioni di cui al DPR n.376/95,<br />
articolo 6, commi 1 e 2.<br />
2. Le violazioni di cui al comma 1, ad esclusione di quelle riferite all’articolo 7, comportano anche<br />
la confisca dei funghi raccolti e la relativa distribuzione ad enti o istituti di beneficenza. I funghi<br />
riconosciuti non idonei al consumo sono destinati alla distruzione a cura dell’ASL che ha eseguito il<br />
controllo.<br />
3. Per i casi di infrazione alle disposizioni contenute all’articolo 7, commi 1, 2, 3, 4 e 5, si procede<br />
in analogia a quanto indicato nel comma 2, salvo la facoltà del trasgressore di dimostrare, entro<br />
ventiquattro ore dal rilievo della infrazione, la legittimità della provenienza.<br />
4. E’ cura dell’ente, organo o istituzione cui appartiene l’agente verbalizzante, dare comunicazione<br />
delle violazioni di cui al comma 1 all’ente che ha rilasciato l’autorizzazione, ai fini<br />
dell’annotazione delle violazioni stesse sul registro anagrafico di cui all’articolo 4, comma 11.<br />
5. Nel caso di tre violazioni nel corso di un biennio, al trasgressore si applica la sanzione accessoria<br />
della revoca dell’autorizzazione per un periodo da tre a dodici mesi ed il nuovo rilascio è<br />
subordinato al superamento del colloquio abilitativo di cui all’articolo 4, comma 6. In caso di<br />
ulteriore recidiva si applica la revoca definitiva dell’autorizzazione.<br />
6. E’ fatta salva l’applicazione delle vigenti norme penali se le violazioni alle disposizioni<br />
contenute nella presente legge costituiscono reato.<br />
7. Per il procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 10<br />
gennaio 1983, n.13.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Art.20</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Vigilanza</p>
<p style="text-align: justify;">1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è demandata al personale del corpo forestale<br />
dello Stato, ai nuclei antisofisticazione e sanità dell’Arma dei carabinieri, alle guardie venatorie<br />
provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza ed<br />
ispezione delle ASL – ispettori micologi e tecnici della prevenzione -, alle guardie giurate<br />
campestri, alle guardie giurate volontarie, agli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle<br />
aziende speciali ed agli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute,<br />
nonché ai soggetti di cui alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 10.<br />
2. Nelle aree protette, nazionali e regionali, la vigilanza è svolta con il coordinamento degli enti di<br />
gestione.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Art.21</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Norma finanziaria</p>
<p style="text-align: justify;">1. Agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della presente legge, stimati per l’anno 2007 in<br />
euro 400.000,00, si fa fronte con lo stanziamento di cui ad apposito capitolo di nuova istituzione<br />
dell’unità previsionale di base 4.15.38 dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario<br />
2007.<br />
2. Agli oneri finanziari per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio.<br />
3. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all’articolo 19 confluiscono<br />
nell’istituendo capitolo di bilancio, finalizzato all’applicazione della presente legge.<br />
4. La Regione può ridistribuire i proventi di cui al comma 3 agli enti di competenza per le rispettive<br />
iniziative connesse all’attuazione della presente legge.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Art.22</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Disposizioni finali</p>
<p style="text-align: justify;">1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme contenute nella legge n.<br />
352/93 e nel DPR n. 376/95.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Art.23</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dichiarazione di urgenza<br />
1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in<br />
vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.<br />
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.<br />
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione<br />
Campania.</p>
<p style="text-align: justify;">24 luglio 2007<br />
Bassolino</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Nota all’art. 11</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Allegato I:</p>
<p style="text-align: justify;">1) Agaricus arvensis;<br />
2) Agaricus bisporus;<br />
3) Agaricus bitorquis;<br />
4) Agaricus campestris;<br />
5) Agaricus hortensis;<br />
6) Amanita caesarea;<br />
7) Armillaria mellea;<br />
8) Auricolaria auricolaria judae;<br />
9) Boletus aereus;<br />
10) Boletus appendicolatus;<br />
11) Boletus badius;<br />
12) Boletus edulis;<br />
13) Boletus granulatus;<br />
14) Boletus impolitus;<br />
15) Boletus luteus;<br />
16) Boletus pinicola;<br />
17) Boletus regius;<br />
18) Boletus reticulatus;<br />
19) Boletus rufa;<br />
20) Boletus scabra;<br />
21) Cantharellus (tutte le specie escluse subcibarius, tubaeformis varietà lutescens e muscigenus);<br />
22) Clitocybe geotropa;<br />
23) Clitocybe gigantea;<br />
24) Craterellus cornucopioides;<br />
25) Hyduum repandum;<br />
26) Lactarius deliciosus;<br />
27) Leccinum (tutte le specie);<br />
28) Lentinus edodes;<br />
29) Macrolepiota procera;<br />
30) Marasmius oreades;<br />
31) Morchella (tutte le specie);<br />
32) Pleurotus cornucopiae;<br />
33) Pleurotus eryngii;<br />
34) Pleurotus ostreatus;<br />
35) Pholiota mutabilis;<br />
36) Pholiota nameko mutabilis;<br />
37) Psalliota bispora;<br />
38) Psalliota hortensis;<br />
39) Tricholoma columbetta;<br />
40) <strong>Tricholoma equestre</strong>;<br />
41) Tricholoma georgii;<br />
42) Tricholoma imbricatum;<br />
43) Tricholoma portentoso;<br />
44) Tricholoma terreum;<br />
45) Volvariella esculenta;<br />
46) Volvariella valvacea;<br />
47) Agrocybe aegerita (Pholiota aegerita);<br />
48) Pleurotus eringii;<br />
49) Stropharia rugosoannulata”.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Nota all’art. 17</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Comma 1.<br />
D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 già citato in precedenza.<br />
Art. 5: “Denominazione «funghi secchi»”.<br />
“1. Con la denominazione di «funghi secchi» si intende il prodotto che, dopo essiccamento naturale<br />
o meccanico, presenta un tasso di umidità non superiore a 12%+2% m/m e con tale denominazione<br />
possono essere posti in commercio funghi appartenenti alle seguenti specie:<br />
a. Boletus edulis e relativo gruppo (Boletus pinicola, Boletus aereus, Boletus reticulatus);<br />
b. Cantharellus (tutte le specie escluse subcibarius, tubaeformis varietà lutescens e<br />
muscigenus);<br />
c. Agaricus bisporus;<br />
d. Marasmius oreades;<br />
e. Auricularia auricula-judae;<br />
f. Morchella (tutte le specie);<br />
g. Boletus granulatus;<br />
h. Boletus luteus;<br />
i. Boletus badius;<br />
l. Craterellus cornucupioides;<br />
m. Psalliota hortensis;<br />
n. Lentinus edodes;<br />
o. Pleurotus ostreatus;<br />
p. Lactarius deliciosus;<br />
q. Amanita caesarea.<br />
2. Possono altresì essere poste in commercio altre specie riconosciute idonee con successivi decreti<br />
del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,<br />
nonché quelle provenienti dagli altri Paesi dell’Unione europea e dai Paesi aderenti all’accordo sullo<br />
spazio economico europeo, purché legalmente commercializzate in detti Paesi.<br />
3. I funghi secchi, provenienti da altri Paesi dell’Unione europea e dai Paesi aderenti all’accordo<br />
sullo spazio economico europeo, possono essere commercializzati anche con altre denominazioni<br />
che facciano riferimento al trattamento di disidratazione subito, se queste sono consentite nei Paesi<br />
suddetti.<br />
4. La durabilità dei funghi secchi non può essere superiore a 12 mesi dal confezionamento.<br />
5. L’incidenza percentuale delle unità difettose o alterate, per ogni singola confezione, non deve<br />
superare, a seconda della categoria qualitativa di cui al comma 5, il range di 25-40% m/m,<br />
suddiviso come segue:<br />
a. impurezze minerali, non più del 2% m/m;<br />
b. impurezze organiche di origine vegetale, non più dello 0,02% m/m;<br />
c. tramiti di larve di ditteri micetofilidi, non più del 25% m/m;<br />
d. funghi anneriti, non più del 20% m/m.<br />
6. La denominazione di vendita dei funghi secchi di cui al comma 1, lettera a), deve essere<br />
accompagnata da menzioni qualificative rispondenti alle caratteristiche dei funghi, stabilite con<br />
decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato entro il 30 giugno 1996”.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Nota all’art. 18</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Comma 1.<br />
D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 già citato in precedenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Art. 9: “Trattamento dei funghi”.<br />
“1. I funghi delle specie elencate nell’allegato II possono essere conservati sott’olio, sott’aceto, in<br />
salamoia, congelati, surgelati o altrimenti preparati.<br />
2. L’elenco di cui all’allegato II può essere modificato con decreto del Ministro della sanità, di<br />
concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.<br />
3. È consentita la commercializzazione di altre specie di funghi conservati o secchi o comunque<br />
preparati, provenienti da altri Paesi, purché riconosciuti commestibili dalla competente autorità del<br />
Paese d’origine.<br />
4. I funghi di cui ai commi 1 e 3 debbono essere sottoposti a trattamenti termici per tempi e<br />
temperature atti ad inattivare le spore del Clostridium botulinum, e/o acidificati a valori di pH<br />
inferiori a 4,6 e/o addizionati di inibenti atti ad impedire la germinazione delle spore.<br />
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai funghi congelati, surgelati o secchi.<br />
6. Ogni confezione può contenere funghi di una o più specie”.</p>
<p style="text-align: justify;">Art. 10: “Etichettatura dei funghi”.<br />
“1. L’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei funghi devono essere conformi alle<br />
disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante: «Attuazione delle<br />
direttive 89/395 e 89/396 CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei<br />
prodotti alimentari».<br />
2. Per la designazione dei funghi devono essere utilizzati i nomi scientifici delle relative specie.<br />
3. L’etichettatura dei funghi freschi sfusi o preconfezionati, che non possono essere consumati<br />
crudi, deve riportare l’indicazione dell’obbligo della cottura.<br />
4. La dicitura «ai funghi» o simili, utilizzata nell’etichettatura di prodotti alimentari a base di funghi,<br />
non comporta l’obbligo di ulteriori specificazioni”.</p>
<p style="text-align: justify;">Allegato II<br />
“1) Agaricus arvensis;<br />
2) Agaricus bisporus;<br />
3) Agaricus campestris;<br />
4) Amanita caesarea;<br />
5) Armillaria mellea;<br />
6) Auricolaria auricola-judae;<br />
7) Boletus aereus;<br />
8) Boletus badius;<br />
9) Boletus edulis;<br />
10) Boletus granulatus;<br />
11) Boletus luteus;<br />
12) Boletus pinicola;<br />
13) Boletus reticulatus;<br />
14) Cantharellus (tutte le specie escluse subcibarius, tubaeformis varietà lutescens e muscigenus);<br />
15) Clitocybe gigantea;<br />
16) Clitocybe geotropa;<br />
17) Craterellus cornucopioides;<br />
18) Hydnum repandum;<br />
19) Lactarius deliciosus;<br />
20) Lentinus edodes;<br />
21) Macropiota procera;<br />
22) Marasmius oreades;<br />
23) Morchella (tutte le specie);<br />
24) Pholiota mutabilis;<br />
25) Pholiota nameko mutabilis;<br />
26) Pleurotos ostreatus;<br />
27) Psalliota hortensis;<br />
28) Psalliota bispora;<br />
29) Tricholoma columbetta;<br />
30) <strong>Tricholoma equestre</strong>;<br />
31) Tricholoma georgii;<br />
32) Tricholoma imbricatum;<br />
33) Tricholoma portentoso;<br />
34) Tricholoma terreum;<br />
35) Volvariella volvacea;<br />
36) Volvariella esculenta;<br />
37) Agrocybe aegerita (Pholiota aegerita);<br />
38) Pleurotus eringii;<br />
39) Stropharia rugosoannulata.</p>
<p style="text-align: justify;">
</div>
<p>L'articolo <a href="https://lacenotravel.it/campania-legge-regionale-sulla-raccolta-dei-funghi/">Legge regionale sulla raccolta dei funghi in Campania</a> proviene da <a href="https://lacenotravel.it">Laceno Travel</a>.</p>
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